Patentino FER - piccinetti

Vai ai contenuti

Menu principale:

Patentino FER

web TV notizie
Nel 2011 nell'ambito dell’attuazione della relativa direttiva dell’Unione europea (2009/28/CE), era stato emanato il decreto (D.L.28 / 2011), il quale interveniva nella regolarizzazione degli “Installatori e manutentori di caldaie, camini e stufe a biomasse, sistemi solari in edifici, sistemi geotermici e pompe di calore”. Il provvedimento imponeva che, a partire dall’agosto del 2013, chiunque svolgesse attività su impianti FER (Fonti di Energie Rinnovabili) dovesse possedere una specifica qualificazione, ottenuta tramite apposito corso di formazione.
Tutti gli operatori che, alla data del 3 agosto 2013, erano già in possesso dei requisiti ai sensi di quanto previsto del D.M.37 / 2008, sarebbero stati automaticamente abilitati all’installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti avrebbero però dovuto frequentare un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, con validità triennale. Coloro che invece avrebbero conseguito l’abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008 (ex 46/90) a partire dal 4 agosto 2013, per poter continuare ad operare avrebbero dovuto frequentare un apposito percorso formativo .

Con il decreto milleproroghe 2016 slitta al 31 dicembre 2016, il termine entro cui le Regioni dovranno attivare i programmi di formazione per gli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili o viceversa riconoscere i corsi erogati da altri enti comunicandolo opportunamente ai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che sono stati realizzati nei fabbricati, e che si trovano nelle zone colpite dal sisma dell’Emilia-Romagna del 20 maggio 2012, resi inagibili o distrutti, avranno diritto ad accedere agli incentivi a patto, però, che entrino in esercizio entro la data del 30 settembre 2016

Tutta la formazione deve essere fornita dalle singole Regioni, tramite enti accreditati con proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale devono essere attivati i programmi regionali di formazione per gli installatori di impianti FER, come previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 28 del 2011 poi modificato dalla Legge 90/2013.

Sistemi di qualificazione degli installatori
1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a) , b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:
a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all’allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;
I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
d) e' di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.
Si considerano, altresi', in  possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita' di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.  

3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all’allegato 4 e l’omogeneità a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l’ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell’attestato di formazione. Le Regioni e le Province autonome possono altresì stipulare accordi con l’ENEA e con la scuola di specializzazione in discipline ambientali, di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifi cazioni, per il supporto nello svolgimento delle attività di cui al comma 3.

5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività.


6.
Il riconoscimento della qualificazione rilasciata da un altro Stato membro è effettuato sulla base di principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell’allegato 4.

7. I titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.

Sildenafil ajanta strongly suggest it sildenafil citrate cost. Wat is kamagra oral jelly enquiry price kamagra 100mg; web md cialis helpful information sildenafil effective time, sildenafil canada price info on sildenafil how long in system; female fil (tadalafil 10mg) description cialis how long before intercourse, want covid with viagra straight from the source walmart sildenafil; tadalafil tablets cialis url particle size of tadalafil. Tadalafil 20 mg with alcohol one click which beta-blockers cause erectile dysfunction, private prescription sildenafil age boots cialis. Buy viagra canada link web page kamagra oral jelly original erkennen; sildenafil tablets delivery our website why sildenafil didn't work, shop levitra online my web page www kamagra 100mg; what is levitra 10 mg go to my site cialis prescribing information; bluechew tadalafil not working company viagra in the military; discount kamagra oral jelly click this link levitra fatty foods. Cialis online hrvatska visit this web-site sildenafil en usa

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu